Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

La Consulenza Tecnica di Parte viene svolta nell’ambito di procedimenti giuridici, sia civili che penali

E’ importante sapere che differisce dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio, ma la accompagna.

Quali differenze ci sono tra Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte?

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un perito che lavora al fianco del Giudice, dal quale viene nominato (art.61 del Codice di Procedura Civile), e presta la sua opera sulla base di precise competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il Giudice elabora dei quesiti che sottopone al CTU, utili a chiarire le posizioni delle parti coinvolte nel procedimento giuridico e inerenti ai temi sui quali è chiamato a decidere. Il perito ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa, scientifica e puntuale attraverso un elaborato definito, appunto, Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP), invece, viene nominato dalle parti ed assume un ruolo fondamentale di tutela di interesse di quest’ultime. Ogni parte coinvolta ha il diritto di impiegare un proprio consulente che, sulla base delle conoscenze tecniche, opera a sua garanzia e in difesa dei diritti. Il CTP ha il compito di affiancare il CTU in ogni sua azione di consulenza per sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte. Quindi assiste a tutte le operazioni peritali svolte dal CTU, partecipa alle udienze e alla camera di consiglio ogniqualvolta il consulente del Giudice vi prende parte. 

Di cosa si occupa il Consulente?

In ambito psicologico, l’operato del Consulente può riguardare vari aspetti, come ad esempio:

  • capacità genitoriali
  • relazioni interpersonali
  • attaccamento nei bambini
  • capacità di stare in giudizio
  • capacità di intendere e volere 
  • amministrazione di sostegno 
  • interdizione
  • impugnazione di un atto (contratto, testamento, donazione)
  • affidamento dei minori nei casi di separazione giudiziale
  • affidamento e adozione di minori in stato di abbandono
  • danno biologico di natura psichica diretto e indiretto
  • invalidità civile, pensionabile, ecc.
  • responsabilità professionale
  • idoneità al lavoro, alla guida, al porto d’armi, allo sport agonistico, ecc.
Il Consulente Tecnico di Parte, inoltre, lavora super partes: svolge il suo ruolo difendendo la sua autonomia professionale (art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi) per contrastare una possibile confusiva sovrapposizione di ruoli e compiti ed eventuali tentativi di appropriazione di funzioni e prestazioni psicologiche da parte di altri professionisti. Lo psicologo, in qualità di CTP, non lascia ad altri esperti con cui collabora la possibilità di decidere come debbano essere effettuati gli atti professionali specifici della sua professione.

IL PRIMO COLLOQUIO TELEFONICO E’ GRATUITO E SENZA IMPEGNO

Dr.ssa Annalisa Signorelli

Psicologa

📍Via G. Fiorillo, 59 87021 Belvedere M.mo (CS)    

📍Via Colonne, 18 87027 Paola (CS)

Sedute Online su Skype, Google Meet, Zoom, Whatsapp

+39 349 86 74 732
info@annalisasignorelli.it

© 2020 – Dott.ssa Annalisa Signorelli